Condizionalità anno 2024

 Condizionalita 2024

 

Nel 2024, in ragione dei contributi comunitari a cui le aziende agricole accedono, si applicano le nuove regole della Condizionalità Rafforzata o le regole della condizionalità della passata programmazione (Cross Compliance) di seguito descritte.

 

 

Condizionalità Rafforzata

 

 

Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l’anno 2024 sono contenute nel Decreto MASAF del 9 marzo 2023, n. 147385 che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Il DM MASAF n. 147385/2023 è stato modificato per il 2024 da successivo DM MASAF n. 101344 del 29.2.2024 per rispondere alla necessità di apportare alcuni correttivi, per lo più finalizzati ad allinearlo alle modifiche intercorse negli ultimi mesi sia nel Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP), sia nei pertinenti decreti attuativi.

Inoltre, con successivo DM n. 96279 del 27 febbraio 2024 il MASAF ha definito di avvalersi della deroga relativamente all’impegno A) della BCAA8 prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 587 del 12.2.2024, per l’anno di domanda 2024. In particolare, un’azienda soggetta a BCAA8 dovrà destinare una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, e/o seminarli con colture azotofissatrici e/o colture intercalari senza fare uso di prodotti fitosanitari.

La Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato la DGR n. 395 del 9.4.2024, con le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il provvedimento regionale di attuazione della Condizionalità Rafforzata è basato, sia per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), sui contenuti del nuovo Decreto MASAF e tiene conto del quadro normativo relativo alla PAC 2023-2027 e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale e regionale.

La Condizionalità Rafforzata mantiene il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si “rafforza” attraverso l’introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 e BCAA 7) e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening (BCAA 1, BCAA 8, BCAA 9), nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della nuova PAC 2023-2027.

La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l’attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della nuova PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l’introduzione di nuovi criteri (CGO 1 e CGO 8).

Inoltre, nel caso in cui l’azienda beneficiaria detenga un allevamento, sarà comunque tenuta a rispettare anche i CGO 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali), definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, nonostante non siano compresi all’interno del set di CGO e BCAA che compongono la Condizionalità Rafforzata. Gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati.

Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all’utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale.

Modifica delle disposizioni applicative per l’anno 2024

La Commissione europea, per ovviare ad un difficile contesto economico, caratterizzato da forti criticità acuite dalla sfavorevole congiuntura tra il conflitto russo-ucraino e la conseguente elevata instabilità dei mercati e dall’impatto del cambiamento climatico sulla redditività delle imprese agricole, con eventi meteorologici avversi sempre più frequenti e rovinosi, sfociato poi nelle proteste degli agricoltori all’inizio del 2024, ha deciso di operare degli adeguamenti mirati ai Regolamenti sui piani strategici della PAC per ridurre, in primo luogo, l’onere amministrativo che grava sugli agricoltori, già a partire dall’anno di domanda 2024.

Da qui emana il Regolamento (UE) n. 1468 del 14 maggio 2024, in vigore dal 25 maggio 2024, che introduce una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della Condizionalità Rafforzata, modificando taluni obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027

Poiché il Regolamento richiama l’opportunità di consentire agli Stati membri di applicare alcune delle modifiche in esso previste con effetto retroattivo, già dal 1° gennaio 2024, il MASAF ha approvato il nuovo DM n. 289235 del 28.6.2024, che dà modo ai beneficiari di fruire sin da subito delle semplificazioni introdotte dal sopra citato Regolamento, attraverso puntuali modifiche delle disposizioni contenute nel DM 9.3.2023, n. 147385 e s.m.i. di Condizionalità Rafforzata.

Con la DGR n. 817 del 12.7.2024 sono state approvate le modifiche normative da applicare alle disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata già individuate dalla DGR n. 395 del 9.4.2024, a partire dal 1° gennaio 2024.

In sintesi, le modifiche approvate, valevoli per l’anno 2024, sono seguenti:

  1. E’ stato modificato il titolo della norma BCAA6 “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili”;
  2. E’ stata introdotta nel dispositivo della norma BCAA7 “Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse” la possibilità per il beneficiario di effettuare la diversificazione colturale, in alternativa alla rotazione colturale;
  3. E’ stata eliminata dalla norma BCAA8 A) “Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; B) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; C) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli” l’obbligo A) di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo;
  4. Le aziende con dimensione massima di superficie agricola dichiarata non superiore ai 10 ettari siano esonerate dal controllo della Condizionalità (vecchia e nuova programmazione) e dalle relative sanzioni;
  5. I beneficiari che ricevono pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevono contemporaneamente pagamenti nell’ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 saranno controllati rispetto alle sole regole di Condizionalità Rafforzata della programmazione 2023-2027.

Vediamo riassunti gli impegni, raggruppati in base ai temi principali:

Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA 1 “Mantenimento dei prati permanenti”

Gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un’autorizzazione dall’Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente. L’autorizzazione deve essere richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico.

BCAA 2 “Protezione di zone umide e torbiere”

Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all’interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all’interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

BCAA 3 “Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante”

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Acqua

CGO 1 “Tutela delle acque tramite il controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati”

a) rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

b) registrare nel quaderno di campagna i dati sull’utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

CGO 2 “Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione regionali, si evidenziano le seguenti tipologie di impegno previste:

a) obblighi amministrativi (comunicazione, PUA, registro fertilizzazioni,…);

b) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;

c) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

d) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

BCAA 4 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

a) il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai CORSI D’ACQUA. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed ha un’ampiezza pari a 5 metri;

b) la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai CORPI IDRICI SUPERFICIALI di torrenti, fiumi o canali, verificabili nella cartografia della Regione Veneto: https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=203

Per maggiori approfondimenti su BCAA4 (ex BCAA1) – “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita 

Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 “Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo”

In presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. In Veneto il periodo è stabilito dal 01/12 al 31/01.

BCAA 6 “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il terreno nei periodi più sensibili”

Obbligo di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli a seminativo per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (copertura vegetale tramite inerbimento spontaneo o seminata come seconda coltura o cover crops, lasciare in campo i residui della coltura precedente).

BCAA 7 “Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”

Ambito di applicazione
Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.
Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:
    a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
    b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
    c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
    d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi
Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, i beneficiari hanno l’obbligo di adottare una tra le seguenti pratiche:
1. effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).
Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.
Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè, portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.
Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell’azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.
Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l’anno data l’esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:
    - che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
    - oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.
2. prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
    a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
    b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.
Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:
    1. colture appartenenti a generi botanici differenti;
    2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
    3. terreni lasciati a riposo;
    4. erba o altre foraggere.
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere.
Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Biodiversità e paesaggio

CGO 3 “Conservazione degli uccelli selvatici”

Nelle zone ZPS si applicano le pertinenti disposizioni di tutela definite da Stato, Regioni e Provincie Autonome. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 8.

CGO 4 ”Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”

Nelle zone SIC e ZSC si applicano le pertinenti disposizioni di tutela definite da Stato, Regioni e Provincie Autonome. Gli obblighi e divieti in Regione Veneto sono elencati nella DGR 335 del 29/03/2023

BCAA 8 “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli”

 A)Obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio.

B) Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti dal 15/03 al 15/08 di ogni anno.

E’ possibile derogare agli obblighi della presente norma nei seguenti casi:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (obblighi A e B).
2. Elementi del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (obbligo A).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (obbligo A).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (obbligo A). 

 

BCAA 9 “Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000”

Il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti si applica nelle aree SIC e ZPS che costituiscono complessivamente i siti Natura 2000. In Regione Veneto e possibile consultarli tramite la pagina: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download

Sicurezza alimentare

CGO 5 “Sicurezza alimentare”

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle Autorità competenti ed ai consumatori. A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria: produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 6 “Divieto di utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali”

Gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

▪ divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni, e delle altre sostanze (beta)-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

▪ divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Prodotti fitosanitari

CGO 7 “Prodotti fitosanitari. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, Articolo 55, prima e seconda frase”

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

·         disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;

·         il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;

·         rispetto delle modalità d’uso previste dalle norme vigenti e indicate nell’etichetta;

·         presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

CGO 8 “Utilizzo sostenibile dei pesticidi. Direttiva 2009/128/CE”

Le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

·         Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale;

·         Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati

·         Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali;

·         Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

Benessere degli animali

CGO 9 “norme minime per la protezione dei vitelli”

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 10 “norme minime per la protezione dei suini”

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.

CGO 11 “protezione degli animali negli allevamenti”

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.

Condizionalità Sociale

Le aziende beneficiarie di pagamenti diretti sono tenute al rispetto delle norme fondamentali relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori agricoli, alla sicurezza e salute sul lavoro.

Condizionalità (“Cross-Compliance”)

Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2023-2027, in cui la Condizionalità, che si qualifica ora con l’aggettivo “Rafforzata”, mantiene il suo ruolo di fondamentale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III.

Tuttavia, considerata la necessità di accompagnare gli impegni dello Sviluppo Rurale della passata programmazione 2014-2022 e confermati nel 2023, con la relativa baseline di riferimento data dalla Condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, il Regolamento (UE) 2021/2116, benché disponga all’articolo 104 l’abrogazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013, mantiene vigenti gli obblighi di Condizionalità, che continuano ad applicarsi per il FEASR, in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’Organismo Pagatore nel quadro dell’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il quadro giuridico di Condizionalità definito dal Decreto MiPAAF del 10 marzo 2020, n. 2588, adottato per il periodo di programmazione 2014-2022, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, come stabilito dall’articolo 6, comma 1 del nuovo Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023, per:

·         i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni,

·         i beneficiari di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Pertanto, la Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato la DGR n. 336 del 29.3.2023 concernente le disposizioni regionali in materia di Condizionalità da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti tale periodo, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell’ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) a norma del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di Condizionalità Rafforzata della programmazione 2023-2027.

Per l’anno 2024, la Condizionalità a norma del Regolamento (CE) n. 1306/2013 si applica in Veneto ai beneficiari di  premi annuali per pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica  (artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) e Misura 221 (solo con riferimento all’imboschimento e arboricoltura da legno) a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativa alla programmazione 2007-2013,  che presentano domanda di conferma per impegni ancora in essere nel 2024, e non beneficiano di pagamenti a superficie di cui al Piano Strategico della PAC (PSP) riferiti alla programmazione 2023-2027, a norma del Regolamento (UE) 2021/2115.

 

 

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