Articolo collegato alla tematica di consulenza O.1.1 - Condizionalità vegetale
Novità 2026
La Commissione europea, nell’operare ulteriori adeguamenti mirati ai Regolamenti sui piani strategici della PAC nell’ottica di rafforzare la competitività, promuovere l’innovazione, riducendo e semplificando gli oneri amministrativi, già a partire dall’anno di domanda 2026, emana il Regolamento (UE) n. 2649 del 19 dicembre 2025,
che introduce una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della Condizionalità Rafforzata, modificando e semplificando taluni obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027.
Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l’anno 2026 sono contenute nel Decreto MASAF del 17.6.2026, n. 292670 che disciplina il regime di Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi dando modo ai beneficiari di fruire delle semplificazioni introdotte dal sopra citato Regolamento.
Tra le semplificazioni approvate in vigore dal 1° gennaio 2026 si evidenzia:
- la possibilità di considerare conformi ai requisiti delle norme BCAA1 “Mantenimento dei prati permanenti”, BCAA3 “Divieto di bruciare le stoppie”, BCAA4 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”, BCAA5 “Gestione delle lavorazioni del terreno”, BCAA6 “Copertura minima del suolo” e, come di prassi, BCAA7 “Rotazione delle colture nei seminativi”, le unità di produzione biologica, certificate e in conversione, ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848;
- la possibilità degli agricoltori e dei piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori, la cui azienda ha una superficie ammissibile ai pagamenti (non più la superficie agricola dichiarata) non superiore a 10 ettari, di essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle relative sanzioni;
- la possibilità degli agricoltori con una dimensione massima dell’azienda non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata di essere esentati dai controlli di Condizionalità Rafforzata e dalle sanzioni relative ai requisiti della norma BCAA7 “Rotazione delle colture nei seminativi”;
- l’aumento del valore massimo di diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all’anno di riferimento 2018 all’interno della norma BCAA1 “Mantenimento dei prati permanenti”.
Inoltre, a partire dal 1°gennaio 2026 tutti i prati temporanei che sono ancora classificabili come seminativo, rimangono classificati come seminativo e non saranno classificati come prato permanente, anche se il periodo di cinque anni per la conversione automatica da seminativo a prato permanente è scaduto e il terreno non è stato arato, salvo che il beneficiario non dichiari la superficie interessata come prato permanente.
Per l’anno 2026 la Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato con DGR n. 581 del 24.6.2026 le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Rispetto all’anno 2025, la DGR n. 581/2026 nell'allegato esplicativo Allegato A tiene conto degli aggiornamenti normativi regionali e nazionali, con particolare riferimento al DM del 17.6.2026, di applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/2649.
Disposizioni applicative
L'applicazione delle disposizioni comunitarie è disciplinata nel nostro Paese da specifici provvedimenti approvati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e da Regioni e Province autonome
Nella Programmazione PAC 2023-2027 la Condizionalità Rafforzata mantiene il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si “rafforza” attraverso l’introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 e BCAA 7) e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening (BCAA 1, BCAA 8, BCAA 9), nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della nuova PAC 2023-2027.
La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l’attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della nuova PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l’introduzione di nuovi criteri (CGO 1 e CGO 8).
Inoltre, nel caso in cui l’azienda beneficiaria detenga un allevamento, sarà comunque tenuta a rispettare anche i CGO 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali), definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, nonostante non siano compresi all’interno del set di CGO e BCAA che compongono la Condizionalità Rafforzata. Gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati.
Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all’utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale.


