Condizionalità anno 2023

Nel 2023, in ragione dei contributi comunitari a cui le aziende agricole accedono, si applicano le nuove regole della Condizionalità Rafforzata e/o le regole della condizionalità della passata programmazione (Cross Compliance) di seguito descritte.

 

 

Condizionalità Rafforzata

 

 

L'applicazione delle disposizioni comunitarie è disciplinata, nel nostro Paese, da specifici provvedimenti approvati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e da Regioni e Province autonome. 

Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l’anno 2023 sono contenute nel Decreto MASAF del 9 marzo 2023, n. 147385 che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

La Regione del Veneto ha approvato la DGR n. 335 del 29.3.2023, con le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il provvedimento regionale di attuazione della Condizionalità Rafforzata è basato, sia per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), sui contenuti del nuovo Decreto MASAF e tiene conto del quadro normativo relativo alla PAC 2023-2027 e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale e regionale.

La Condizionalità Rafforzata mantiene il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si “rafforza” attraverso l’introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 e BCAA 7) e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening (BCAA 1, BCAA 8, BCAA 9), nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della nuova PAC 2023-2027.

La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l’attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della nuova PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l’introduzione di nuovi criteri (CGO 1 e CGO 8).

Inoltre, nel caso in cui l’azienda beneficiaria detenga un allevamento, sarà comunque tenuta a rispettare anche i CGO 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali), definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, nonostante non siano compresi all’interno del set di CGO e BCAA che compongono la Condizionalità Rafforzata. Gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati.

Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all’utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale.

 

Vediamo riassunti gli impegni, raggruppati in base ai temi principali:

 

Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

 

BCAA 1 “Mantenimento dei prati permanenti”

Gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un’autorizzazione dall’Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente. L’autorizzazione deve essere richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico.

 

BCAA 2 “Protezione di zone umide e torbiere”

Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all’interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all’interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

 

BCAA 3 “Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante”

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

 

Acqua

 

CGO 1 “Tutela delle acque tramite il controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati”

a) rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

b) registrare nel quaderno di campagna i dati sull’utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

CGO 2 “Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione regionali, si evidenziano le seguenti tipologie di impegno previste:

a) obblighi amministrativi (comunicazione, PUA, registro fertilizzazioni,…);

b) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;

c) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

d) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

 

BCAA 4 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

a) il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai CORSI D’ACQUA. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed ha un’ampiezza pari a 5 metri;

b) la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai CORPI IDRICI SUPERFICIALI di torrenti, fiumi o canali, verificabili nella cartografia della Regione Veneto: https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=203

Per maggiori approfondimenti su BCAA4 (ex BCAA1) – “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita 

Suolo (protezione e qualità)

 

BCAA 5 “Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo”

In presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno:

a) La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno:

b) Il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell’aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell’intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. In Veneto il periodo è stabilito dal 01/12 al 31/01.

 

BCAA 6 “Copertura minima del suolo”

Obbligo di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli a seminativo per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (copertura vegetale tramite inerbimento spontaneo o seminata come seconda coltura o cover crops, lasciare in campo i residui della coltura precedente).

 

BCAA 7 “Rotazione colturale”

Obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo (ad eccezione delle colture sommerse). La rotazione è intesa come cambio di coltura, ovvero come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo (No cover crops) che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali (ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni).

Sono esentate le aziende:

a)    I cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b)    La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

c)    Con una superficie di seminativi fino a 10 ettari;

d)    I cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

e)    Certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e a quelle condotte secondo la Produzione Integrata, certificate dal Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Sono ammesse anche alcune deroghe in regime di Aridocoltura e nelle zone Montane a seguito di specifiche condizioni.

La BCAA si applica a partire dal 2024 (Reg. 2022/1317 e D.M. n. 362512), intendendo il 2024 come anno «zero».

Gli agricoltori che beneficiano dell’ Eco-schema 4 (Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) e ACA (interventi Agro-Climatico-Ambientali come per es. la Produzione Integrata, non possono utilizzare la deroga della BCAA7 e saranno obbligati a rispettare la rotazione delle colture già dal 2023.

 

Biodiversità e paesaggio

 

CGO 3 “Conservazione degli uccelli selvatici”

Nelle zone ZPS si applicano le pertinenti disposizioni di tutela definite da Stato, Regioni e Provincie Autonome. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 8.

 

CGO 4 ”Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”

Nelle zone SIC e ZSC si applicano le pertinenti disposizioni di tutela definite da Stato, Regioni e Provincie Autonome. Gli obblighi e divieti in Regione Veneto sono elencati nella DGR 335 del 29/03/2023

 

BCAA 8 “Percentuale minima dei seminativi destinata a superfici o elementi non produttivi; Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli”

A) Obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi, raggiungibile mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio ( boschetti, siepi e filari, margini dei campi, ecc.) o terreni a riposo.

Sono esentate le aziende:

a)   I cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b)   La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

c)   Con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

E’ concessa una deroga per l’anno 2023, riguardante la possibilità di seminare nelle superfici a riposo, colture a destinate all’alimentazione umana (non è possibile coltivare mais, soia e bosco ceduo a rotazione rapida, ma è possibile impiegare prodotti fitosanitari).

 

B) Obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio.

C) Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti dal 15/03 al 15/08 di ogni anno.

 

BCAA 9 “Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000”

Il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti si applica nelle aree SIC e ZPS che costituiscono complessivamente i siti Natura 2000. In Regione Veneto e possibile consultarli tramite la pagina: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download

 

Sicurezza alimentare

 

CGO 5 “Sicurezza alimentare”

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle Autorità competenti ed ai consumatori. A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria: produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

 

CGO 6 “Divieto di utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali”

Gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

▪ divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni, e delle altre sostanze (beta)-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

▪ divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

 

Prodotti fitosanitari

 

CGO 7 “Prodotti fitosanitari. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, Articolo 55, prima e seconda frase”

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

·         disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;

·         il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;

·         rispetto delle modalità d’uso previste dalle norme vigenti e indicate nell’etichetta;

·         presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

 

CGO 8 “Utilizzo sostenibile dei pesticidi. Direttiva 2009/128/CE”

Le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

·         Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale;

·         Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati

·         Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali;

·         Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

 

Benessere degli animali

 

CGO 9 “norme minime per la protezione dei vitelli”

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

 

CGO 10 “norme minime per la protezione dei suini”

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.

 

CGO 11 “protezione degli animali negli allevamenti”

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.

 

Condizionalità Sociale

 

Le aziende beneficiarie di pagamenti diretti sono tenute al rispetto delle norme fondamentali relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori agricoli, alla sicurezza e salute sul lavoro.

 

 

Condizionalità (“Cross-Compliance”)

 

Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2023-2027, in cui la Condizionalità, che si qualifica ora con l’aggettivo “Rafforzata”, mantiene il suo ruolo di fondamentale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III.

Tuttavia, considerata la necessità di accompagnare gli impegni dello Sviluppo Rurale della passata programmazione 2014-2022 e confermati nel 2023, con la relativa baseline di riferimento data dalla Condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, il Regolamento (UE) 2021/2116, benché disponga all’articolo 104 l’abrogazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013, mantiene vigenti gli obblighi di Condizionalità, che continuano ad applicarsi per il FEASR, in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’Organismo Pagatore nel quadro dell’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il quadro giuridico di Condizionalità definito dal Decreto MiPAAF del 10 marzo 2020, n. 2588, adottato per il periodo di programmazione 2014-2022, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, come stabilito dall’articolo 6, comma 1 del nuovo Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023, per:

·         i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni,

·         i beneficiari di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Pertanto, la Regione del Veneto, ha approvato la DGR n. 336 del 29.3.2023 concernente le disposizioni regionali in materia di Condizionalità da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti tale periodo, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell’ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) a norma del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di Condizionalità Rafforzata della programmazione 2023-2027.

Per l’anno 2023, la Condizionalità a norma del Regolamento (CE) n. 1306/2013 si applica in Veneto ai beneficiari di  premi annuali per pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica  (artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) e Misura 221 (solo con riferimento all’imboschimento e arboricoltura da legno) a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativa alla programmazione 2007-2013,  che presentano domanda di conferma per impegni ancora in essere nel 2023, e non beneficiano di pagamenti a superficie di cui al Piano Strategico della PAC (PSP) riferiti alla programmazione 2023-2027, a norma del Regolamento (UE) 2021/2115.

Dimensione Agricoltura Srl

 

4 ISTITUZIONALI

Cerca